Proposta di modifica n. 1.64 al ddl C.5520 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 07/11/12

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. L'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, di mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la sana gestione finanziaria, comporta l'obbligo delle amministrazioni interessate di adottare entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Rimane preclusa, in ogni caso, nelle more dell'adozione dei detti provvedimenti ripristinatori e del successivo controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti, l'attuazione dei programmi di spesa dei quali è stata accertata dalla competente Sezione regionale l'insostenibilità finanziaria.