Proposta di modifica n. 1.60 al ddl C.5520 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 07/11/12

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Il rendiconto generale della Regione è sottoposto al giudizio di parifica da parte delle sezioni riunite regionali della Corte dei conti in conformità alle modalità indicate dagli articoli 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La parificazione è basata sugli esiti del controllo di legittimità e regolarità del rendiconto effettuati dalla competente sezione regionale di controllo sulla base di apposite linee guida della sezione delle autonomie.