Articolo aggiuntivo n. 4.0.200 al ddl S.3271 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 30/10/12

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. All'articolo 806 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        "1- bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il personale militare dichiarato vittima del terrorismo, del dovere e della criminalità organizzata, che a seguito dell'evento è stato riconosciuto permanentemente non idoneo al servizio militare per una invalidità permanente pari o superiore al cinquanta per cento della capacità lavorativa, può, a domanda, essere richiamato in servizio senza assegni, qualora mantenga tutti i restanti necessari requisiti, compatibilmente con le facoltà assunzionali e fino al cinque per cento delle stesse"».