Proposta di modifica n. 3.211 al ddl S.3271 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 30/10/12

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

            «d-bis) definizione del diritto di assegnazione, a domanda, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad una sede di impiego comune o nell'area vicina, in funzione dell'obiettiva possibilità di espletamento del servizio, per i coniugi entrambi in servizio nell'ambito del comparto difesa e sicurezza».