Proposta di modifica n. 3.11 al ddl S.3534 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 26/10/12

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «c-bis) prevedere per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private la copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile per i danni subiti dai pazienti o attraverso polizza di assicurazione o tramite l'istituzione a livello regionale di un apposito fondo rischi per la gestione dei sinistri; prevedere altresì che il danneggiato a seguito di prestazioni sanitarie ricevute nelle predette strutture ha diritto di azione-diretta per il risarcimento del danno cagionato, nei confronti dell'assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, fermo restando il diritto di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'operatore sanitario per il risarcimento dal danno cagionato da condotta dolosa o di colpa grave accertata con sentenza definitiva.».