Proposta di modifica n. 3.6 al ddl S.3534 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 26/10/12

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. I trattamenti medico-chirurgici adeguati alle finalità terapeutiche ed eseguiti secondo le regole dell'arte da un esercente una professione medico-chirurgica o da altra persona legalmente autorizzata allo scopo di prevenire, diagnosticare, curare o alleviare una malattia del corpo o della mente, non si considerano offese all'integrità fisica».