Proposta di modifica n. 12.13 al ddl C.5534-BIS in riferimento all'articolo 12.
  • status: Inammissibile
argomenti:  

testo emendamento del 25/10/12

  Al comma 37, lettera b), dopo il capoverso 10-ter, aggiungere il seguente:

  10-quater. Le quote revocate ai sensi del presente articolo sono attribuite alla riserva nazionale per essere riassegnate da parte del Commissario Straordinario di cui al comma 6, con decorrenza dal periodo in corso alla data del relativo provvedimento di revoca, alle aziende che hanno effettuato consegne di latte nello stesso periodo in misura proporzionale alla quota individuale di cui hanno la titolarità. In nessun caso possono beneficiare delle suddette assegnazioni i produttori che, a partire dal periodo 2003-2004, hanno ceduto a titolo oneroso, in tutto o in parte, la propria quota.