Proposta di modifica n. 12.12 al ddl C.5534-BIS in riferimento all'articolo 12.
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testo emendamento del 25/10/12

  Al comma 33, sostituire le parole: ridotti del 5 per cento con le seguenti: ridotti del 6 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 33, inserire i seguenti:

  33-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale è applicata, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, e successive modificazioni, l'accisa al livello di imposizione, per l'anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.
  33-ter. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui al comma 33-bis è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 800/2008.
  33-quater. A valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è versata all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 11,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.