Proposta di modifica n. 7.2 al ddl C.5534-BIS in riferimento all'articolo 7.
  • status: Inammissibile
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testo emendamento del 24/10/12

  Dopo il comma 26 è inserito il seguente:
  26-bis. Per finalità di razionalizzazione della spesa pubblica in materia di spese postali nonché di garanzia di omogeneità e di qualità determinata del servizio, le pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni si avvalgono, per le proprie comunicazioni a mezzo posta, di servizi aventi requisiti di qualità non inferiori a quelli stabiliti per i servizi postali universali di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 in termini di tempi di recapito, frequenza di distribuzione degli invii presso il domicilio dei destinatari, modalità di consegna a domicilio degli invii tramite cassette domiciliari o in mani del destinatario, possibilità di ritiro degli invii registrati inesitati presso un congruo numero di sportelli dedicati, agevole individuazione del fornitore del servizio e adozione da parte del fornitore del servizio di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami.