Proposta di modifica n. 1.2 al ddl C.4434-B in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 25/10/12

  Sostituire il comma 68 con il seguente:
  68. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo superiore a cinque anni consecutivi e che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato che sono stati ricollocati in ruolo non possono essere nuovamente collocati fuori ruolo se non hanno esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per almeno 5 anni. Il predetto collocamento non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.