Sub Emendamento n. 0.1.106.22 al ddl C.5520 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 30/10/12

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Rendiconto generale della Regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39 e 41 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte formula le sue osservazioni in merito alla legittimità ed alla regolarità della gestione e suggerisce le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale e al Consiglio regionale.