Proposta di modifica n. 11.32 al ddl C.5520 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 30/10/12

  Al comma 6, sostituire le parole: sono effettuati entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni ed interessi con le seguenti: sono ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 2013 senza applicazione di sanzioni ed interessi. La ripresa della riscossione dei contributi ed imposte sospese a seguito del sisma avverrà senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014.