Proposta di modifica n. 11.68 al ddl C.5520 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 30/10/12

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Alle istituzioni scolastiche site nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dall'anno scolastico 2012/2013 e limitatamente ad un triennio, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 comma 5, della legge 6 luglio 2011, n. 98, e successive modificazioni.
  1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.