presentato il 30/10/2012 in I Affari costituzionali della Camera da Mario VALDUCCI (PdL)
status: Inammissibile
Vedi anche ...
testo emendamento del 30/10/12
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti per assicurare la continuità territoriale del collegamenti marittimi).
1. Al fine di garantire la continuità territoriale dei collegamenti marittimi che si svolgono in ambito regionale, nelle more del completamento del processo di privatizzazione di competenza delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna, è autorizzata, fino alla data del 30 giugno 2013, la corresponsione alle medesime Regioni delle risorse necessarie ad assicurare i servizi resi dalle Società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A.
2. La corresponsione delle risorse di cui al comma 1, quantificate ai sensi dell'articolo 19-ter, commi 16 e 17, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è subordinata alla pubblicazione dei bandi di gara previsti dal predetto articolo 19-ter, comma 9, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e alla stipula di apposite convenzioni tra le Regioni Campania, Lazio e Sardegna e le società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A., nel rispetto della normativa vigente.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivamente a euro 18.148.447 per l'anno 2012 e a euro 21.778.136 per l'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 19-ter, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.