Proposta di modifica n. 9.34 al ddl C.5520 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 30/10/12

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al primo periodo, dopo le parole: «ove non soppressi,» sono inserite le seguenti: «dalle Università agrarie, dagli enti gestori di demanio collettivo comunque denominati,»