Proposta di modifica n. 9.23
al ddl C.5520 in riferimento all'articolo 9.
presentato il 30/10/2012 in I Affari costituzionali della Camera da Enrico LA LOGGIA (PdL)
Vedi anche ...
testo emendamento del 30/10/12
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni introdotte con il comma 2 si applicano a decorrere dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso delle somme di IPT già corrisposte secondo le citate disposizioni.