Proposta di modifica n. 9.31 al ddl C.5520 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 30/10/12

  Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ferme restando le disposizioni speciali che regolano il Pubblico registro automobilistico, nonché la competenza e l'esecuzione delle relative formalità, il gettito dell'imposta è destinato alla Provincia dove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo e, per il resto, come intestatario del veicolo, cioè, a seconda dei casi, proprietario, acquirente con riserva della proprietà, usufruttuario, locatario, nella misura stabilita dalla Provincia destinataria.».