Proposta di modifica n. 8.22 al ddl C.5520 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 30/10/12

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 16, comma 31, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 la parola «1.000» è sostituita da «3.000.».
  3-ter. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: «1.001» è sostituita dalle seguenti «3.001»;
   b) al comma 2, primo periodo, la parola: «1.000» è sostituita dalla seguente «3.000»;
   c) al comma 2, secondo periodo, lettera c), la parola; «1.001» è sostituita dalla seguente: «3.001»;
   d) al comma 6, primo periodo, la parola: «1.000» è sostituita dalla seguente «3.000»;
   e) al comma 6, secondo periodo, lettera c), la parola; «1.001» è sostituita dalla seguente: «3.001»;
   f) al comma 19, la parola: «1.001» è sostituita dalle seguenti «3.001».