Proposta di modifica n. 5.3
al ddl C.5520 in riferimento all'articolo 5.
presentato il 30/10/2012 in I Affari costituzionali della Camera da Mario LOVELLI (PD)
Vedi anche ...
testo emendamento del 30/10/12
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per i Comuni che hanno dichiarato il dissesto ai sensi dell'articolo 246 e che si trovano nelle condizioni eccezionali di grave indisponibilità di cassa, certificata dal responsabile del Servizio finanziario e dal collegio dei revisori dei conti, il limite massimo di anticipazione di tesoreria è elevato a cinque dodicesimi per l'intera durata della procedura di risanamento».