Articolo aggiuntivo n. 3.03 al ddl C.5520 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 30/10/12

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti anche gli amministratori e i dipendenti delle società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici, quando essi possiedano la maggioranza del capitale sociale o comunque ne esercitino il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile. L'articolo 16-bis della legge 31 dicembre 2007, n. 248, introdotto dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato.