presentato il 30/10/2012 in I Affari costituzionali della Camera da Roberto GIACHETTI (PD)
status: Inammissibile
Vedi anche ...
testo emendamento del 30/10/12
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Norme in materia di incarichi dei titolari degli organi di governo degli enti pubblici non economici statali, regionali e locali e degli amministratori delle società a prevalente o totale partecipazione pubblica statale, regionale, provinciale e comunale).
1. I titolari degli organi di governo degli enti pubblici non economici statali, regionali e locali esercitano la loro funzione in via esclusiva.
2. È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 1 di ricoprire la carica di consigliere di amministrazione, di amministratore, di sindaco o membro del collegio sindacale in società miste a prevalente partecipazione pubblica statale, regionale, provinciale o comunale ovvero in società a totale partecipazione pubblica statale, regionale, provinciale o comunale, nonché nelle società private.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data del provvedimento di nomina o di rinnovo se successivi, i titolari degli organi di governo degli enti pubblici non economici statali, regionali e locali si dimettono dagli incarichi di cui al comma 2 pena la decadenza dall'incarico di cui al comma 1.
4. È fatto divieto di ricoprire la carica di consigliere di amministrazione o di amministratore in più di una società mista a prevalente partecipazione pubblica statale, regionale, provinciale o comunale; tale divieto è altresì esteso ai consiglieri di amministrazione e agli amministratori delle società a totale partecipazione pubblica statale, regionale, provinciale o comunale.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data del provvedimento di nomina o di rinnovo se successivi, chi riveste più di un incarico nelle società di cui al comma 4 deve esercitare l'opzione per una singola carica.
6. Coloro che non esercitano l'opzione entro il termine di cui al comma 5 decadono da tutte le cariche ricoperte al medesimo termine.
7. Le disposizioni della presente legge prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.