Proposta di modifica n. 3.177 al ddl C.5520 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 30/10/12

  Al comma 1, lettera r), capoverso Articolo 243-quater, sostituire il comma 7 con i seguenti:
  7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, ovvero il diniego di ammissione, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con assegnazione al Consiglio dell'ente da parte del Prefetto del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.
  7-bis. I provvedimenti di cui al comma 7 sono adottati, con le medesime modalità e termini, in caso di accertamento da parte della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero di mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso.