Proposta di modifica n. 3.208 al ddl C.5520 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Approvato

testo emendamento del 30/10/12

  Al comma 1, lettera r), capoversoArt. 243-bis, comma 1, dopo le parole: le condizioni di squilibrio rilevate aggiungere le seguenti: nonché quelli che abbiano dichiarato lo stato di dissesto ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da non più di sei mesi.

nuova formulazione del 02/11/12

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni che, nell'anno 2012, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo n. 267 del 2000, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il 15 dicembre 2012, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza, di competenza dell'esercizio 2012.
  5-ter. L'assegnazione di cui al comma 5-bis, nella misura massima di 40 milioni di euro è restituita, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di mancato versamento nei termini assegnati dal Ministero dell'interno, è disposto, da parte dell'Agenzia delle Entrate, il recupero delle somme nei confronti dei comuni inadempienti, all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  5-quater. Alla copertura degli oneri derivanti nell'anno 2012, dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, si provvede a valere sulla dotazione del fondo rotazione di cui all'articolo 4, comma 1.