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Proposta di modifica n. 3.226 al ddl C.5520 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 30/10/12

  Al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: l'articolo 148 è sostituito dal seguente:

Art. 148.
(Controllo della Corte dei conti – controlli esterni).

  1. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il Presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e
sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti; il referto è, altresì, inviato al Presidente del consiglio comunale o provinciale per i medesimi controlli.
  Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera D), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un Ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:
   a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
   b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
   c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
   e) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.

  3. Le sezioni regionali della Corte dei conti possono attivare le procedure di cui al comma 2.
  4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.