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Articolo aggiuntivo n. 1.02 al ddl C.5520 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 30/10/12

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149).

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2 dopo le parole: «fine legislatura è» sono aggiunte le seguenti: «redatta dal servizio bilancio e finanze della Regione e»;
   b) al comma 2 dopo le parole: «Tavolo tecnico interistituzionale» sono aggiunte le seguenti: «se insediato,»;
   c) al comma 2 dopo le parole: «rappresentati ministeriali e regionali» sono aggiunte le seguenti: «, se insediata»;
   d) al comma 2 dopo le parole: «il triennio 2010-2012 aggiungere» sono aggiunte le seguenti: «e per i trienni successivi»;
   e) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
  2-bis. La relazione prevista dal comma 2 è trasmessa, entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.
  2-ter. La valutazione espressa dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti è pubblicata nel sito internet istituzionale della regione entro il giorno successivo dal ricevimento;
   f) al comma 3 dopo le parole: «Tavolo tecnico interistituzionale» sono aggiunte le seguenti: «se insediato»;
   g) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. La relazione è trasmessa, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, che invia quindi al Presidente della Giunta Regionale il rapporto di cui al comma 2 entro e non oltre venti giorni dal Ricevimento. Il mancato rispetto del termine costituisce infrazione disciplinare ai sensi dei regolamenti interni della Corte;
   h) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in assenza di tale atto regolamentare il Presidente della Giunta Regionale è comunque obbligato a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri individuati dal comma 4,»;
   i) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine legislatura, al Presidente della Giunta regionale e al Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze della Regione è decurtato il 50 per cento rispettivamente dell'indennità di mandato e degli emolumenti delle successive tre mensilità è inoltre tenuto a darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

  2. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: «fine mandato» sono aggiunte le seguenti: «redatta dal responsabile del Servizio finanziario e ove mancante dal Segretario Generale»;
   b) al comma 2 dopo le parole: «Tavolo tecnico interistituzionale» sono aggiunte le seguenti: «, se insediato»;
   c) al comma 2 dopo le parole: «degli enti locali» sono aggiunte le seguenti: «, se insediata»;
   d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. La relazione prevista dal comma 2 è trasmessa, entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione del Presidente della provincia o del Sindaco, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti;
   e) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in assenza di tale atto regolamentare il Presidente della Provincia o il Sindaco sono comunque obbligati a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri individuati dal comma 4;

  3. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali;
   b) dopo le parole: «n. 196,» sono aggiunte le parole: «comprese le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;
   c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
  1-bis. Qualora siano evidenziati squilibri finanziari, anche attraverso le rielezioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle Finanze – Direzione della Ragioneria Generale dello Stato ne sa immediata comunicazione alla Sezione Regionale della Corte dei Conti di competenza territoriale,
   d) il comma 2 è abrogato.