Proposta di modifica n. 1.75 al ddl C.5520 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 30/10/12

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  2. Il rendiconto generale della Regione è sottoposto al giudizio di parifica da parte delle Sezioni Riunite regionali della Corte dei conti in conformità alle modalità indicate dagli articoli 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti di cui al Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La parificazione è basata sugli esiti del controllo di legittimità e regolarità del rendiconto effettuati dalla competente Sezione regionale di controllo sulla base di apposite linee guida della Sezione delle Autonomie.