Articolo premissivo n. 03.100 (testo 2) al ddl S.2646 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Approvato

testo emendamento del 23/10/12

All'articolo 3, premettere il seguente:

«Art. 03.

        1. Il Parlamento partecipa al processo decisionale dell'Unione europea.

        2. Le Camere, in coordinamento con il Governo, intervengono nella fase di fondazione delle normative e delle politiche, secondo quanto previsto dal Trattato sull'Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

        3. Il Governo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'assistenza documentale e informativa della Rappresentanza dell'Italia presso l'Unione europea agli uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica presso le istituzioni europee, secondo modalità stabilite d'intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere».