Proposta di modifica n. 10.12 al ddl C.5440 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 17/10/12

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al fine di favorire la ricerca e la produzione di farmaci orfani come definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, è concessa la defiscalizzazione del 23 per cento delle spese sostenute dalle industrie per la ricerca e lo sviluppo di presìdi e di farmaci per la diagnosi e il trattamento delle malattie rare.
  6-ter. Per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 6-bis le industrie inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, il protocollo relativo alla ricerca e allo sviluppo del farmaco o del presidio e la documentazione giustificativa relativa alla malattia rara, o al gruppo di malattie rare, di interesse.
  6-quater. La documentazione di cui al comma 6-ter è valutata da una commissione nominata dai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, secondo le modalità indicate con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto legge.
  6-quinquies. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di cui ai commi 6-bis e seguenti del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare corrispondenti maggiori entrate.