Proposta di modifica n. 7.64 al ddl C.5440 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 17/10/12

  Al comma 10, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso, la distanza minima dei punti di raccolta del gioco da istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi non può essere inferiore a 500 metri.