Proposta di modifica n. 2.12 ai ddl C.879 , C.2798 , C.3009 , C.3291-TER , C.4824 , C.5330 , C.5019-BIS in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 16/10/12

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato può essere concessa una sola volta.