Proposta di modifica n. 1.21 ai ddl C.879 , C.2798 , C.3009 , C.3291-TER , C.4824 , C.5330 , C.5019-BIS in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 16/10/12

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) prevedere che, per i reati puniti con la reclusione non superiore nel massimo a tre anni, la pena detentiva principale sia l'affidamento ai servizi sociali in misura non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni da scontare fuori dagli istituti penitenziari.

  Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   f) prevedere che, nel caso indicato dalla lettera b-bis), il giudice prescrive i comportamenti che il soggetto deve seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali e al lavoro.