Articolo aggiuntivo n. 1.0.2
al ddl S.3491 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 10/10/2012 in II Giustizia del Senato da Antonino CARUSO (PdL) e altri
Vedi anche ...
testo emendamento del 10/10/12
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
Dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 è inserito il seguente:
"Art. 25-terdecies. - (Diffamazione a mezzo stampa) 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per il delitto di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c) e d), per una durata non superiore ad un anno."».