Articolo aggiuntivo n. 1.0.1 al ddl S.3491 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 10/10/12

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Giurì per la correttezza dell'informazione).

        1. Al titolo IV della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo l'articolo 65, è aggiunto il seguente:

«Art. 65-bis.

(Giurì per la correttezza dell'informazione)

        1. È istituito presso ogni distretto di corte di appello il giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato "giurì", composto da cinque membri, dei quali due nominati dal Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti e uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte di appello, con il compito di esperire funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte di appello, con il compito di esperire tentativi di conciliazione volti a prevenire situazioni di conflitto tra giornalisti e lettori.

        2. I membri del giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

        3. L'organizzazione e il funzionamento del giurì nonché le procedure e i termini per l'espletamento del tentativo di conciliazione sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, d'intesa con il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».