presentato il 10/10/2012 in VIII Ambiente della Camera da Chiara BRAGA (PD) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 10/10/12
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Istituzione della raccolta differenziata dei mozziconi e delle gomme da masticare).
1. In base al principio di responsabilità estesa del produttore, di cui all'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 i produttori di prodotti da fumo e gomme da masticare sono responsabili della raccolta differenziata dei mozziconi e delle gomme da masticare di cui alla presente legge e del loro corretto smaltimento.
2. Gli utilizzatori di prodotti da fumo e gomme da masticare sono tenuti a gettare tali prodotti, una volta consumati, presso i punti di raccolta presenti sul territorio, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 5. A tale fine i comuni, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale idonei punti di raccolta per i mozziconi dei prodotti da fumo e le gomme da masticare da avviare a forme di trattamento rispettose dell'ambiente e della salute.
3. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo finalizzato a ristorare i comuni dei costi relativi all'installazione dei raccoglitori dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare e al loro corretto avvio a smaltimento.
4. La dotazione del fondo di cui al comma carico dei produttori di prodotti da fumo del Ministero dell'Ambiente e della dell'economia e delle finanze, di intesa decreto legislativo 28 agosto 1997, n. dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti aprile 2006, n. 152.