Proposta di modifica n. 2.32 al ddl C.3900 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 09/10/12

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: del diritto fino alla fine del periodo con le seguenti: previsti dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzata a valutare l'opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L'assistenza e la consulenza stragiudiziale sono consentite anche ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi.