Proposta di modifica n. 15.3 al ddl C.5440 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 02/10/12

  Al comma 1, capoverso comma 92, sostituire il quarto periodo con il seguente: I rapporti con i medici fiduciari titolari di incarico nell'ambito della convenzione della medicina generale rimangono disciplinati dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile e continuano ad assicurare le prestazioni secondo quanto in esso previsto. È fatta salva la possibilità, per gli assistiti di cui al comma 89, di optare, entro il primo anno, per uno dei predetti medici anche oltre il massimale previsto, fino al 20 per cento dello stesso, salvo riassorbimento».