Proposta di modifica n. 12.8 al ddl C.5440 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 02/10/12

  Dopo il 4 comma inserire il seguente:
  4-bis: «All'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, al penultimo periodo, dopo le parole “di Paesi terzi” sono aggiunte le seguenti “salvo che detti centri risultino approvati dalla competente autorità statunitense, nel qual caso non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione ma solo una formale comunicazione a firma della Persona Qualificata del produttore, corredata da copia della vigente autorizzazione rilasciata al centro” ».