Proposta di modifica n. 11.36 al ddl C.5440 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 02/10/12

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il comma 11-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:
  11-bis. Il medico, quando, in caso di nuova diagnosi, prescriva, i medicinali inclusi nelle liste di trasparenza, di cui all'articolo 9 comma 2 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, è tenuto ad indicare la denominazione del principio attivo con il nome dell'azienda titolare dell'AIC o il nome dello specifico medicinale. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 12 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; il farmacista non può comunque proporre al paziente la sostituzione con medicinali con prezzo pari o superiore a quello prescritto.