Proposta di modifica n. 8.14 al ddl C.5440 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 02/10/12

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Al fine di uniformare alla media comunitaria la durata dei procedimenti relativi all'autorizzazione ed al controllo dell'idoneità dei materiali diversi, destinati a venire in contatto con sostanze alimentari o d'uso personale, di cui al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1973, 104, e successive modificazioni, sono adottate le seguenti misure:
   a) gli iter procedimentali e le verifiche tecniche sono completati entro 90 giorni dalla richiesta;
   b) l'istituto Superiore della Sanità (ISTISAN) ha competenza esclusiva in materia di verifiche tecniche;
   c) In caso di esito positivo presso l'ISTISAN, entro i successivi 30 giorni sono emanati i provvedimenti di inserimento nella lista positiva di cui al citato decreto 21 marzo 1973.