Proposta di modifica n. 8.37 al ddl C.5440 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 02/10/12

  Sostituire il comma 16 con il seguente:
  16. A decorrere dal 1o gennaio 2013 le bevande analcoliche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, devono essere commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento.