Proposta di modifica n. 7.32 al ddl C.5440 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Approvato

testo emendamento del 02/10/12

  Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La pubblicità del gioco d'azzardo a mezzo stampa deve sempre riportare in modo chiaramente visibile l'esatta probabilità di vittoria che il soggetto ha in quel singolo gioco, evitando il formarsi di illusioni che minimizzano il rischio esaltando l'euforia della vittoria.

nuova formulazione del 10/10/12

  Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Dove la stessa percentuale non sia definibile è indicata la percentuale storica per giochi similari. In caso di violazione il soggetto proponente è obbligato a ripetere la stessa secondo modalità, mezzi utilizzati, quantità di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente articolo nonché il fatto che la pubblicità è ripetuta per violazione della normativa di riferimento.