Proposta di modifica n. 7.13 al ddl C.5440 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 02/10/12

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  Alla vendita delle sigarette costituite esclusivamente da erbe o sostanze diverse da tabacco non certificate e dei vaporizzatori elettrici contenenti soluzioni con principi attivi o di tabacco non certificate dal Ministero della salute come dispositivi aventi un'esclusiva finalità medica ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76, si applicano le stesse disposizioni, incluse quelle tributarie, di avvertenze sanitarie e di divieto di propaganda pubblicitaria, previste per la vendita dei prodotti del tabacco. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche dei prodotti del tabacco idonee a ridurre sensibilmente il rischio di contrarre una o più patologie connesse al tabagismo. Con lo stesso decreto, il Ministro della Salute stabilisce le modalità di comunicazione al pubblico e le avvertenze sanitarie per i prodotti di cui sopra, qualora identificati come idonei a ridurre il rischio di contrarre patologie connesse al tabagismo.