presentato il 02/10/2012 in XII Affari sociali della Camera da Anna Margherita MIOTTO (PD) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 02/10/12
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Dirigenza sanitaria del Ministero della salute).
1. I dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sono collocati in un unico ruolo e in un unico livello. Ad essi si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni in materia di dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale. I servizi e i titoli di servizio maturati nel Ministero della salute anche con rapporto di lavoro a tempo determinato prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono equiparati ai servizi e ai titoli del Servizio sanitario nazionale.
2. Con provvedimento del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e semplificazione, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito degli organici vigenti, viene individuato il contingente dei posti destinati alla dirigenza del ruolo sanitario del Ministero. Con decreto del Ministro della salute sono altresì individuati gli incarichi conferibili e le modalità di attribuzione degli stessi, fermi rimanendo gli attuali contingenti fissati per gli incarichi di natura gestionale dall'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai dirigenti collocati nel ruolo di cui al comma 1, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in analogia con la disciplina di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale; il servizio a tempo determinato presso il Ministero nei profili professionali sanitari è valutato prioritariamente.
4. Gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed individuati secondo il comma 2, vengono attribuiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
5. Agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si accede in base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale previa procedura selettiva interna ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; entro un anno dal conferimento del primo incarico di direzione di ufficio dirigenziale non generale i dirigenti sanitari del Ministero della salute partecipano ad apposito corso di formazione dirigenziale organizzato dal Ministero in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione.
6. I dirigenti sanitari del Ministero della salute che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale o di direzione di aziende sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per almeno 5 anni, anche non continuativi, possono partecipare alle procedure per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché partecipare al concorso previsto dall'articolo 28-bis del predetto decreto legislativo.
7. La prima contrattazione collettiva nazionale successiva al presente decreto, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, estende ai dirigenti sanitari del Ministero della salute gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.
8. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli di prevenzione, vigilanza e controllo a tutela della salute, ai dirigenti del Ministero della salute di cui al presente articolo non si applicano, anche in considerazione delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria loro attribuite, le disposizioni in materia di soprannumerarietà, eccedenze di personale e mobilità collettiva di cui all'articolo 6, comma 1 e all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, fermo rimanendo il divieto di procedere a nuove assunzioni fino al completo riassorbimento e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
9. Nelle more della conclusione della procedura concorsuale bandita ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 3 agosto 2009, n. 102, i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale tecnico sanitario assunto presso il Ministero della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b) del decreto legge 1o ottobre 2005, n, 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, sono prorogati sino al 31 dicembre 2013, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato oltre quelli già autorizzati. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporterà, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.