Proposta di modifica n. 3.76 al ddl C.5440 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Id. em. 3.19

testo emendamento del 02/10/12

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Fatto salvo l'equo e motivato apprezzamento del caso concreto da parte del giudice, qualora sia accertata la responsabilità civile della struttura sanitaria o dell'operatore e sia derivata la morte o l'invalidità permanente del paziente, non inferiore al cinquanta per cento, il danno non patrimoniale verrà riconosciuto unicamente a favore del coniuge e dei congiunti della vittima con primo e secondo grado di parentela, ad eccezione dei parenti in linea retta discendente di secondo grado e, ove non conviventi, dei parenti in linea retta ascendente di secondo grado.