Proposta di modifica n. 3.76
al ddl C.5440 in riferimento all'articolo 3.
presentato il 02/10/2012 in XII Affari sociali della Camera da Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD)
status: Id. em. 3.19
Vedi anche ...
testo emendamento del 02/10/12
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Fatto salvo l'equo e motivato apprezzamento del caso concreto da parte del giudice, qualora sia accertata la responsabilità civile della struttura sanitaria o dell'operatore e sia derivata la morte o l'invalidità permanente del paziente, non inferiore al cinquanta per cento, il danno non patrimoniale verrà riconosciuto unicamente a favore del coniuge e dei congiunti della vittima con primo e secondo grado di parentela, ad eccezione dei parenti in linea retta discendente di secondo grado e, ove non conviventi, dei parenti in linea retta ascendente di secondo grado.