Proposta di modifica n. 3.2
al ddl C.5440 in riferimento all'articolo 3.
presentato il 02/10/2012 in XII Affari sociali della Camera da Domenico DI VIRGILIO (PdL) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 02/10/12
Al comma 1, sopprimere la parola: lieve.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La colpa nella erogazione di prestazioni sanitarie è ammessa nei soli casi di dolo e di negligenza inescusabile. La responsabilità civile per le prestazioni sanitarie erogate in strutture autorizzate è sempre in capo alle strutture, che possono esercitare rivalsa nei confronti degli operatori in caso di dolo o di colpa per aver agito con alterazione psico-fisica causata da assunzione di alcool o da sostanze stupefacenti. Alle strutture compete la responsabilità di verificare continuativamente la competenza degli operatori per le prestazioni a loro affidate.