presentato il 02/10/2012 in XII Affari sociali della Camera da Pasquale VESSA (PdL)
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testo emendamento del 02/10/12
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 174 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 come modificato dall'articolo 2, comma 76, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dal presente comma, a partire dall'anno 2012 le regioni per le quali in applicazione del comma 174 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e integrazioni sono state già soggette al blocco del turn over per almeno un biennio, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal comma 71 del presente articolo, hanno facoltà di assumere un numero di dipendenti non superiore al 25 per cento di quello cessato dal servizio nell'anno precedente; il costo del personale assunto non può comunque essere superiore al 25 per cento del costo del personale cessato dal servizio; le relative assunzioni devono essere autorizzate con provvedimento della regione a seguito richiesta motivata delle Aziende Sanitarie».