presentato il 26/09/2012 in Assemblea del Senato da Luigi LI GOTTI (IdV) e altri 11 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 26/09/12
Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) l'articolo 270-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 270-bis. - (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). - Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi lo scopo di compiere atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ovvero altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
Nei confronti del condannato è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego».