presentato il 25/09/2012 in V Bilancio del Senato da Giacomo SANTINI (PdL) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 25/09/12
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Mutui per il rimboschimento, l'acquisto e la manutenzione
da parte dei comuni montani di terreni di montagna)
1. La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata, a decorrere dall'anno 2013, a concedere mutui quindicennali ai comuni montani di cui all'articolo 2 per l'acquisto e il rimboschimento dei terreni, la formazione di prati e pascoli, il ripristino e la manutenzione dei muri di sostegno dei terrazzamenti e la realizzazione di impianti di biomasse.
2. Per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma 1, si provvede esclusivamente mediante le risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 3. I Comuni possono richiedere alla Cassa depositi e prestiti la concessione dei mutui di cui al comma 1 solo previa verifica della disponibilità delle risorse sul Fondo di cui all'articolo 3.