Articolo aggiuntivo n. 4.0.9 al ddl S.2566 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 25/09/12

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Agevolazioni per impianti di risalita, teleferiche, palorci, ponti)

1. L'aliquota di cui all'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio utilizzato dalle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone nei comuni montani è ridotta di 51,65 euro per ogni mille litri di prodotto. Le medesime agevolazioni sono concesse ai gestori di rifugi di montagna per gli utilizzi legati all'attività del rifugio.

2. I comuni montani non sono soggetti al pagamento di un canone annuo per gli attraversamenti aerei e stradali dei corsi d'acqua e di una cauzione per l'occupazione di terreni demaniali.

3. I palorci esercìti dai privati nei comuni montani non sono soggetti a canoni purché conformi alle vigenti normative di sicurezza.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2012 e in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 5 e 6.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non inferiore a 2,5 milioni di euro per l'anno 2012.

6. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7, comma 12, allegato 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

7. In caso di scostamento dalle previsioni di cui al comma 4, i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità,  gli ulteriori  interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dai commi 5 e 6, la copertura dei nuovi o maggiori oneri.».