Articolo aggiuntivo n. 4.0.8
al ddl S.2566 in riferimento all'articolo 4.
presentato il 25/09/2012 in V Bilancio del Senato da Vidmer MERCATALI (PD) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
Vedi anche ...
testo emendamento del 25/09/12
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Piano per lo sviluppo dei servizi di telemedicina nei comuni montani)
Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono nell'ambito dei propri Piani socio sanitari e degli indirizzi di programmazione socio-sanitaria, un apposito piano per lo sviluppo dei servizi di telemedicina nei comuni montani del territorio. A tale Piano sono destinate esclusivamente le risorse rese disponibili nel bilancio della Regione o delle province di Trento e di Bolzano.