Articolo aggiuntivo n. 4.0.8 al ddl S.2566 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 25/09/12

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Piano per lo sviluppo dei servizi di telemedicina nei comuni montani)

Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono nell'ambito dei propri Piani socio sanitari e degli indirizzi di programmazione socio-sanitaria, un apposito piano per lo sviluppo dei servizi di telemedicina nei comuni montani del territorio. A tale Piano sono destinate esclusivamente le risorse rese disponibili nel bilancio della Regione o delle province di Trento e di Bolzano.